Contravvenzioni trasmesse dal Governatorato di Cairo (1931-1937); Avvisi di istruttorie penali del Tribunale misto (Parquet du Tribunal Mixte de Caire) (1936-1937); notifiche di citazioni a comparire trasmesse ad altre autorità consolari (1937). Comunicazioni del Tribunale misto
Avvisi di contravvenzione; avvisi di sequestro per parte del Tribunale misto. Citazioni davanti a autorità straniere e locali.
Cartellini ossia Casellario giudiziario. Note di accompagnamento del R. Tribunale consolare d'Italia in Cairo. Trasmissione di documentazione alle Procure dei Tribunali del Regno d'Italia.
Pratiche varie. Una 'Pratica generale' annuale e corrispondenza in fascicoli organizzati alfabeticamente
La gestione dei procedimenti giudiziari, in specie civile, in deroga al principio generale che stabilisce che la giurisdizione è conseguenza della sovranità nazionale, creava gravi difficoltà nell'amministrazione del contenzioso, rallentandolo in modo cospicuo. Fra i principali inconvenienti si deve ricordare la difficoltà di gestire procedimenti che coinvolgevano individui di nazionalità diversa. L'attore infatti si trovava nella necessità di promuovere tante azioni civili quante erano i convenuti, di fronte a tribunali diversi, che giudicavano con norme differenti. Mancava la riunione delle domande connesse ad un unico procedimento con un inevitabile aumento dei costi ed enormi ritardi su materie che richiedono velocità di decisione. Ma le questioni erano anche altre. Si può ricordare, ad esempio, l'impossibilità del convenuto di proporre istanze di sequestro a garanzia di pagamento nei confronti di sudditi di nazionalità diversa dalla propria. La necessità di una riforma di un sistema percepito come arcaico era sentita e condivisa. L'istituzione di un tribunale 'misto' in grado di gestire i procedimenti che coinvolgevano soggetti appartenenti a nazionalità diverse diventa una realtà nel 1875. Dunque la serie dei procedimenti civili, è costituita fino al 1875 da numeri importanti di incartamenti, spesso anche smilzi. La data dell'approvazione della riforma, costituisce uno spartiacque. La quantità dei procedimenti si contrae perché essi riguardano il solo contenzioso fra nazionali e su materie di minore complessità.